Come individuare il domicilio del minore?
Al fine di individuare il domicilio del minore soggetto a responsabilità genitoriale, utile anche all’individuazione del giudice tutelare competente per territorio ai sensi dell’art. 320 c.c., il secondo comma dell’articolo 45 del Codice Civile stabilisce che il minore ha domicilio nel luogo di residenza della famiglia (o in quello del tutore, ove trattasi di minore sottoposto a tutela); il domicilio del minore prescinde, pertanto, dal criterio generale dei propri affari od interessi, ex art. 43 c.c., e dipende dall’esistenza di una particolare relazione giuridica con i genitori.
La nozione di “residenza della famiglia” è stata introdotta ex novo dal legislatore con la riforma del diritto di famiglia del ’75, e, ai sensi dell’art. 144 c.c., essa è il frutto di un accordo tra i coniugi i quali la fissano secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa; sulla base dell’interpretazione letterale del citato articolo la dottrina sostiene pacificamente che non vi sia un obbligo per i coniugi di fissare una residenza familiare, rimanendo essi liberi, qualora non si formasse l’accordo, di decidere di vivere anche in residenze distinte. Infatti, lo stesso art. 45 c.c. dispone espressamente che se i genitori non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore col quale convive. Per la giurisprudenza tale residenza della famiglia deve individuarsi con la casa coniugale, ossia con il luogo di dimora abituale di tutti i componenti della famiglia.
Lo stesso secondo comma dell’art. 45 c.c. prosegue stabilendo che se i genitori sono separati, oppure se il loro matrimonio è stato annullato, o sciolto, o ne sono cessati gli effetti civili, o comunque non hanno fissato per scelta la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
Vi è una ipotesi, di fatto rara, sulla quale la dottrina si è interrogata, ossia l’individuazione del domicilio del minore che conviva con uno solo dei genitori, mentre l’esercizio della responsabilità genitoriale spetti all’altro: in tal caso non vi è concordia di opinioni, in quanto alcuni autori sostengono che il criterio individuato dal legislatore permanga quello della convivenza, mentre altri sostengono che il criterio della potestà – rectius responsabilità genitoriale – sia in tal caso preminente.
Inoltre, ove manchi una residenza familiare ed il minore non conviva con alcuno dei genitori, bensì con terze persone, la dottrina preferibile sostiene che il domicilio del minore si debba determinare ai sensi dell’art. 43 c.c., ossia con il criterio generale del domicilio della persona, ossia nel luogo in cui il minore ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi; quindi, solo nel caso in cui manchi la residenza familiare e il minore non conviva con alcuno dei genitori ma con terzi, il suo domicilio effettivo è autonomo rispetto a quello dei genitori e si va ad individuare nel cosiddetto “domicilio dei giocattoli” (Capozzi).
Nel diverso caso in cui i coniugi siano separati con affidamento congiunto del minore e con convivenza alternata, per la giurisprudenza della Cassazione il domicilio del minore deve individuarsi con il domicilio del genitore con cui il minore trascorre la maggior parte dell’anno (cdd. dimora prevalente nel corso dell’anno).
Infine, deve ricordarsi che in ogni caso, con il compimento del diciottesimo anno d’età o, ancor prima, con l’emancipazione, ci si riferirà esclusivamente al domicilio reale di cui all’art. 43 c.c.