Chi paga i debiti ereditari?
Ai sensi dell’art. 752 cod. civ., i coeredi contribuiscono fra loro al pagamento dei debiti ereditari, in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente.
Da questa regola generale, derivano due conseguenze:
- Le passività restano estranee alla comunione ereditaria e dunque non costituiscono oggetto della divisione ereditaria;
- I creditori del de cuius possono esigere da ogni coerede la porzione di credito proporzionale al debito pro quota.
La disciplina delle obbligazioni ereditarie costituisce una deroga rispetto al principio generale in materia di solidarietà passiva, di cui all’art. 1294 c. c., secondo il quale: i condebitori sono tenuti in solido al pagamento dei debiti.
E’ vero che, in questo modo, viene sacrificato l’interesse del creditore, il quale non può agire nei confronti di un unico soggetto, essendo costretto ad agire nei confronti di ciascun coerede, in proporzione alla parte di debito di ciascuno e sopportando eventuali rischi di insolvenza, ma è altrettanto vero che la morte del de cuius è un evento troppo grave per non incidere sulle sorti del rapporto obbligatorio.
In ogni caso, il creditore avrà come ulteriore garanzia il patrimonio complessivo del de cuius.
L’art. 752 cod. civ. ha carattere dispositivo, essendo salva una diversa volontà del testatore.
Una eventuale deroga alla regola generale sulla ripartizione dei debiti ereditari, però, incide soltanto nei rapporti interni tra i coeredi e non nei rapporti esterni nei confronti dei creditori.
Il testatore potrà, in deroga all’art. 752 cod. civ., addossare il peso dei debiti ereditari ad un solo coerede, ad alcuni coeredi ovvero potrà disporre che alcuni coeredi rispondano dei debiti ereditari in misura più che proporzionale.
Avendo la deroga solo un valore interno, i creditori potranno esigere il pagamento dei debiti ereditari pur sempre da ciascun coerede, limitatamente alla propria quota.
E’ evidente che, successivamente, i coeredi i quali non sono tenuti a sopportare il peso dei debiti ereditari, secondo la volontà del testatore, potranno esercitare l’azione di regresso nei confronti del coerede tenuto a rispondere dei debiti ereditari.
La regola generale della ripartizione dei debiti ereditari, proporzionalmente alla quota ereditaria ricevuta, non trova applicazione laddove un bene assegnato ad un coerede sia gravato da ipoteca per debiti contratti dal de cuius.
Ciò è previsto dall’art. 754 cod. civ., laddove si stabilisce che gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari, personalmente, pro quota e ipotecariamente per l’intero.
In questi casi, il creditore ipotecario potrà pretendere dal coerede a cui è stato assegnato il bene gravato da ipoteca, il pagamento, per intero, dei debiti ereditari.
Il coerede che avrà pagato l’intero importo dei debiti ereditari, potrà agire in via di regresso contro gli altri coeredi, detratta la parte della sua quota.
Per quel che riguarda la responsabilità dei debiti ereditari con riferimento ai legatari, è opportuno ricordare che, come regola generale espressa dall’art. 756 c. c., il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari salvo l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione dei beni.
La disposizione normativa fa salva l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione dei beni.
E’ evidente che, laddove il de cuius abbia gravato il bene legato con un’ipoteca, per effetto del diritto di seguito che caratterizza il diritto reale di garanzia, essa seguirà il bene anche presso il beneficiario a titolo particolare.
L’ipoteca ed il credito assistito dalla garanzia reale seguiranno, però, vicende diverse, in quanto l’ipoteca comprime il diritto di godimento del legatario, mentre il creditore potrà soddisfarsi agendo nei confronti degli eredi.
Il legatario che, eventualmente, abbia pagato il debito si surrogherà nelle ragioni del creditore nei confronti degli eredi.
Per quel che riguarda il diritto di chiedere la separazione dei beni (art. 513 ss. Cod. civ.), è opportuno evidenziare che la legittimazione all’esercizio di tale diritto spetta ai creditori del de cuius ed ai legatari, purchè questi ultimi siano beneficiari di un legato obbligatorio.
Il riferimento contenuto nell’art. 756 cod. civ. si spiega in considerazione del fatto che i creditori del de cuius, se vogliono avvalersi anche della garanzia offerta dal bene legato, devono chiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede, entro tre mesi dall’apertura della successione.
I creditori (separatisti e non separatisti) sono preferiti ai legatari, laddove la separazione venga richiesta tanto da alcuni creditori, quanto dai legatari.
Questo assunto trova la sua giustificazione non solo nel fatto che i creditori hanno titolo anteriore ma anche perché i creditori agiscono per evitare un danno (certant de damno captando) mentre il legatario agiscono per ottenere un lucro (certant de lucro captando).
Il principio secondo il quale i legatari non rispondono dei debiti ereditari non è assoluto, ma incontra le sue eccezioni nella legge e nella volontà del testatore.
Una prima deroga è data dall’art. 671 cod. civ., ai sensi del quale il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto nei limiti del valore della cosa legata.
In ogni caso, questa diversa volontà del testatore (che imponga al legatario di sopportare un peso ereditario) incide soltanto nei rapporti interni.
Ciò significa che il creditore potrà esigere il pagamento anche dall’erede, fermo restando, poi, il diritto di rivalsa di quest’ultimo nei confronti del legatario, nei limiti della cosa legata.
Altra eccezione è rappresentata dall’art. 668 cod. civ., il quale stabilisce particolari oneri che gravano sul legato, disponendo che se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso è sopportato dal legatario.