Decreto Legislativo
Con il decreto legislativo approvato il 4 novembre 2021 dal Consiglio dei Ministri, nel nostro Ordinamento – in attuazione dell’art. 29 della l. n. 53/2021 “Legge di delegazione europea 2019-2020”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 23 aprile 2021 – è stata introdotta la possibilità di costituire online società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificate nell’ottica di facilitare e velocizzare il processo di costituzione delle società.
Il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 ha dato il via libera all’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
Il comma 4 dell’art. 2 l. n. 53/2021 prescrive che:
- nell’ipotesi in cui le parti siano residenti all’estero, qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l’atto;
- nel caso di cittadini residenti in Italia, è previsto che gli stessi si rivolgano a notai della Regione in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale.
L’atto costitutivo può essere ricevuto dal notaio per atto pubblico informatico anche tramite l’uso di modelli uniformi – redatto in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale delle camere di commercio – adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
È fatto salvo il “potere” del notaio di interrompere in ogni momento la stipula dell’atto in videoconferenza e chiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, in caso di dubbio sull’identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme sulla capacità di agire o di rappresentare una società.
Prima della modifica:
In base all’art. 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per la stipula dell’atto notarile di costituzione era richiesta necessariamente la presenza fisica delle parti; tale disposizione non era suscettibile di interpretazione estensiva e il notaio pertanto doveva in presenza:
- identificare le parti;
- indagare la loro volontà e l’adeguamento della stessa all’ordinamento giuridico;
- raccogliere le loro sottoscrizioni;
Dopo la modifica:
Con il decreto legislativo L’art. 2, comma 1 consente la possibilità che l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, sia ricevuto dal notaio – mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato che prende il nome di PNI (piattaforma del notariato italiano)-per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.
Inoltre, il medesimo articolo prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della legge notarile (legge n. 89 del 1913) relative all’atto pubblico redatto con procedure informatiche (art. 47-bis e 47-ter) e alla sua sottoscrizione (art. 52-bis).
Quest’ultimo articolo (articolo 52 bis) dispone che le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivano personalmente l’atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e che il notaio apponga personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l’interprete e i testimoni e in loro presenza.
Requisiti della piattaforma PNI
Il provvedimento al tempo stesso prevede l’istituzione di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato che consenta l’accertamento dell’identità, la verifica dell’apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale, la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.
Pertanto, la piattaforma deve:
- utilizzare mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo o elevato, come previsto dalla disciplina europea in materia di identificazione elettronica (di cui al regolamento (UE) 910/2014);
- assicurare il collegamento continuo con le parti in videoconferenza;
- assicurare la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere,
- consentire l’apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari,
- assicurare la conservazione dell’atto mediante collegamento con la struttura predisposta dal Consiglio notarile ai sensi dell’articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e il tracciamento di ogni attività;
- consentire, ai fini della sottoscrizione dell’atto, il contestuale rilascio alle parti della firma elettronica riconosciuta.
- consentire al cittadino, sprovvisto di firma elettronica, di ottenerne una per la singola stipula garantendo così a tutti di partecipare a parità di condizioni.