La riduzione reale è disciplinata, quanto alle società azionarie dall’art. 2445 c.c., mentre per le s.r.l. dall’art.2482 c.c.
Per effetto della riduzione reale la diminuzione della cifra del capitale sociale nominale è accompagnata dalla riduzione del patrimonio netto.
A differenza della riduzione nominale per perdite nella quale si adegua il valore del capitale sociale nominale alla minor cifra del patrimonio netto che si è già ridotto a causa delle perdite, è evidente che la riduzione reale comporta un pregiudizio per i creditori sociali ed è per tale ragione che gli articoli 2445 e 2482 c.c., prevedono il diritto di opposizione da parte dei creditori anteriori all’iscrizione della delibera di riduzione ed entro il termine di 90 giorni.
L’interesse tutelato dal diritto di opposizione è quello all’integrità del capitale sociale nominale.
Nella nuova formulazione della norma è scomparso qualsiasi riferimento all’esuberanza ma ciò non vuol dire che la riduzione reale sia una operazione assolutamente discrezionale in quanto nell’avviso di convocazione devono essere indicate le ragioni della riduzione.
Nella prassi societaria si indicano tali ragioni anche in seno al verbale assembleare ricevuto dal Notaio.
La riduzione del capitale sociale può avvenire mediante rimborso del capitale ai soci.
La domanda per la quale si tenterà di dare una risposta con la presente trattazione è se questo rimborso del capitale debba avvenire necessariamente in denaro o possa avvenire mediante assegnazione dei beni di proprietà della società ai propri soci.
La riduzione reale mediante assegnazione di bene in natura ai soci pone tre problemi:
- Quorum
- Tutela dei soci e rispetto della parità di trattamento
- Tutela dei creditori sociali
1) Quorum
La riduzione reale con assegnazione in natura si può fare a maggioranza?
Le teorie sono due:
- Secondo una prima teoria, l’assegnazione in natura non si può fare a maggioranza perché ci sarebbe un diritto individuale del socio al rimborso in denaro.
Il 2445 cc, quando parla della riduzione reale del capitale, dice che la riduzione può̀ avere luogo mediante rimborso del capitale e per capitale s’intende il capitale in denaro.
Ci sarebbe pertanto un diritto individuale del socio a ricevere esclusivamente il denaro.
A maggioranza, pertanto, non si potrebbe deliberare perché si costringerebbe il socio di minoranza a prendersi un bene in natura.
Questa assegnazione di beni in natura si potrebbe fare soltanto all’unanimità̀ oppure a maggioranza soltanto se è prevista dallo statuto una clausola che consenta ciò , ma da introdurre in statuto solo con il voto unanime.
- Secondo una seconda teoria – che diamo per preferibile – si può deliberare anche a maggioranza perché non esistono diritti del socio che siano intangibili dalla maggioranza assembleare laddove ci sia un interesse sociale a fare ciò e laddove venga rispettata la parità di trattamento.
Nelle società di capitali, a differenza che nelle società di persone, vige il principio maggioritario.
Dire che vige il principio maggioritario significa dire che non ci sono diritti individuali del socio che sono intangibili dalla maggioranza.
Il fatto che non esistano diritti individuali intangibili dalla maggioranza, salvi i limiti dell’interesse sociale e della parità di trattamento , emerge chiaramente dal codice civile in tema di opzione; nell’opzione di cui all’articolo 2441 c.c., il legislatore ci mostra che ciascun socio ha un diritto individuale all’opzione però, in realtà, questo diritto può essere sacrificato dalla maggioranza assembleare in presenza di un interesse sociale (es. se entra un particolare soggetto in società).
Premesso questo, la riduzione del capitale sociale ex articolo 2445 cc con bene in natura si può deliberare anche a maggioranza perché il diritto del socio al rimborso in denaro è un diritto tangibile dalla maggioranza e può essere sostituito anche dall’assegnazione di un bene della società.
L’importante è che questa maggioranza osservi i due fondamentali limiti dell’interesse sociale e della parità di trattamento.
L’assemblea, a maggioranza, quando delibera toccando un diritto individuale, lo fa perché lo esige un interesse della società.
La parità di trattamento invece è intesa nel senso che il sacrificio deve essere uguale per tutti i soci.
Viene rispettato tale principio assegnando ai soci: beni fungibili oppure beni in comproprietà o beni anche diversi con la tecnica del sorteggio.
2)La tutela dei creditori sociali
Oltre alla naturale opposizione ex articolo 2445 cc, che rimane, occorre tutelare ulteriormente i creditori sociali quando vado ad assegnare questi beni in natura?
E’ discusso, in particolare, se ci voglia una perizia di stima per questi beni da assegnare in natura.
Qualcuno propende per la tesi negativa, essendo sufficiente che il bene sia iscritto in bilancio con un certo valore e la società ridurrà il capitale esattamente per il valore che risulta scritto in bilancio.
L’opinione più rigorosa è che la riduzione 2445 cc in natura deve essere sempre deliberata con una perizia di stima da allegare al verbale.
Nel caso, ad esempio, di riduzione del capitale da euro 4.000.000 ad euro 2.000.000, la perizia di stima deve dire una cosa ben precisa: che il bene assegnato non vale più di euro 2.000.000.
per evitare di svuotare il capitale sociale di più di euro 2.000.000.
E’ pertanto necessaria una perizia di stima che dimostri che il bene non vale più dell’importo di capitale che si sta riducendo; la ratio è quella di tutelare l’integrità̀ del capitale sociale.
3)Come scrivere il negozio di assegnazione
L’ articolo 1 del “consenso ed oggetto“ come va scritto?
“L’Alfa S.p.A., come sopra rappresentata, sotto la condizione sospensiva di cui appresso, a titolo di rimborso del capitale in natura, assegna la villa di Milano, come sopra descritta: …(seguono le varie assegnazioni ai soci con le relative accettazioni delle quote di comproprietà della villa)”
Articolo 2: condizione sospensiva
“Il presente atto di assegnazione è subordinato alla condizione sospensiva del decorso del termine di legge di cui all’articolo 2445 cc senza opposizione dei creditori”.
Dopo seguiranno i 10 classici articoli della compravendita, comprese la dichiarazione Bersani, le menzioni urbanistiche e la conformità catastale, perché l’ assegnazione è un vero e proprio negozio a titolo oneroso.