Quanta libertà hanno i soci nel disciplinare le regole della società?
L’articolo 2468 comma 2 del codice civile dispone che i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto previsto dal terzo comma della medesima norma che permette la possibilità di prevedere nell’atto costitutivo l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione di utili.
La dottrina maggioritaria riconosce ampia flessibilità alla figura in esame, in ottemperanza al principio in forza del quale le s.r.l., a differenza delle s.p.a., sono caratterizzate da un ruolo maggiormente rilevante della persona del socio, permettendo pertanto anche modifiche sostanziali della struttura delle società di capitali al fine di rendere lo strumento società il più aderente possibile alle esigenze dei soci.
È opportuno precisare sin da ora che i particolari diritti sono attribuiti ai soci (che dovranno essere individuati nominativamente o al massimo per categorie omogenee di quote) e non alle loro quote (Triveneto Massima I.I.9), ragion per cui, nel silenzio dello statuto, la dottrina maggioritaria ma non unanime ritiene che, in caso di cessione totale della quota, il particolare diritto si estinguerà (Massima Triveneto I.I.10), non potendo essere attribuito ad un non socio (Massima Triveneto
I.I.11) e, in caso di cessione parziale della quota, resterà a vantaggio del socio (Massima Milano 39, Massima Triveneto I.I.10) e non inciderà sui nuovi soci; salvo che la fattispecie venga inserita nello statuto come pattuizione generale e non come particolare diritto, estendendosi in tal caso a tutti i soci, presenti e futuri.
Stante la grande flessibilità dello statuto sociale e l’incertezza dottrinaria circa la sorte dei particolari diritti, è opportuno dal punto di vista redazionale, precisare (Massima Firenze 43) le sorti di tali diritti in caso di cessione quote, pegno, usufrutto, anche se il Triveneto (Massima I.I.26, Massima I.B.11) ritiene che in ogni caso il particolare diritto spetti al socio.
Sono sicuramente leciti particolari diritti che attribuiscono il diritto di nominare uno, più o tutti gli amministratori (Massima Triveneto I.I.12), il diritto di determinare la rosa entro cui l’assemblea dovrà effettuare la scelta degli amministratori, il diritto di rivestire la carica di amministratori, il diritto di convocare l’assemblea (Massima Milano 82), il diritto di veto su particolari decisioni, il diritto di compiere specifici atti gestionali, il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori, il diritto ad una percentuale di utili in misura diversa (Massima Triveneto I.I.30), il diritto agli utili in misura fissa, il diritto alla mera priorità nella distribuzione degli utili, il diritto di ricevere gli utili a prescindere dalla delibera assembleare, il diritto alla distribuzione degli utili inerenti all’andamento di uno specifico ramo d’azienda.
È opportuno segnalare che secondo la dottrina prevalente (Maltoni) e il consiglio notarile di Milano (Massima 39), le indicazioni di cui al terzo comma dell’articolo 2468 c.c. sono da intendersi meramente esemplificative e non tassative con la conseguenza che possono essere previsti particolari diritti anche oltre i limiti ivi indicati, riconoscendo pertanto il principio di atipicità dei particolari diritti nel nostro ordinamento.
Il comma quattro dell’articolo 2468 del codice civile prevede che i particolari diritti, salvo espressa clausola dello statuto, possano essere modificati solo all’unanimità e la dottrina maggioritaria (Maltoni, Campobasso) riconducono a tale ipotesi anche l’introduzione, l’eliminazione, la trasmissione e le modifiche indirette dei medesimi.
Dal punto di vista concorsuale è pertanto necessario seguire la dottrina maggioritaria e ricevere tali modifiche solo all’unanimità, salvo che lo statuto preveda diversamente come indicato dalla norma in commento; è pertanto possibile presumere una clausola che permetta la modifica a maggioranza, ma solo ove la traccia lo ritenga necessario.