Da quando è efficace l’aumento oneroso di capitale?
Laddove la completa sottoscrizione non sia contestuale alla delibera di aumento oneroso del capitale sociale, l’art. 2439, secondo comma c.c. statuisce che, scaduto il termine finale stabilito per la sottoscrizione dell’aumento, se questo non è stato integralmente sottoscritto, l’intera operazione si considera non conclusa, salva espressa previsione contraria contenuta nella deliberazione assembleare.
La regola generale è quella della c.d. inscindibilità dell’aumento del capitale: le sottoscrizioni intervenute prima dello scadere del termine sono tutte sottoposte alla condizione sospensiva dell’integrale sottoscrizione dell’aumento, pertanto nessun diritto in relazione ad esse potrà essere fatto valere dal socio sottoscrittore. In caso di mancata integrale sottoscrizione, il socio che aveva sottoscritto è liberato dall’obbligo di conferimento assunto ed ha diritto alla restituzione delle somme già versate.
Si ha, invece, il c.d. aumento scindibile nel caso in cui la delibera assembleare di aumento preveda espressamente che alla scadenza del termine finale di sottoscrizione il capitale sociale si intenderà comunque aumentato della parte effettivamente sottoscritta, anche se inferiore a quanto deliberato. Nell’aumento scindibile è certo che la sottoscrizione avrà effetto, si tratta solo di stabilirne il momento (certus an, incertus quando).
È infatti controverso se, nel silenzio della delibera, l’aumento scindibile di capitale abbia efficacia progressiva, mano a mano che intervengano le sottoscrizioni, oppure produca effetti solo alla scadenza del termine fissato o al momento di integrale sottoscrizione dell’aumento.
Secondo la tesi prevalente in dottrina ed in giurisprudenza ed il Consiglio Notarile di Milano (massima 96), se la deliberazione prevede solo che l’aumento sia scindibile, esso sarà efficace quando saranno sottoscritte tutte le azioni ovvero, in caso di aumento scindibile solo in parte sottoscritto, con il decorso del termine finale di sottoscrizione. Le sottoscrizioni sono dunque sottoposte a termine iniziale coincidente con l’integrale sottoscrizione o con lo scadere del termine di sottoscrizione. Pertanto il sottoscrittore, prima di questo termine iniziale, non può esercitare i diritti sociali relativi alle azioni sottoscritte.
Secondo parte della dottrina e lo stesso Consiglio Notarile di Milano, è inoltre legittima la clausola della deliberazione di aumento scindibile che preveda l’efficacia progressiva delle singole sottoscrizioni: ciascuna di esse sarà efficace sin dal momento in cui viene effettuata, con conseguente legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.