Il decreto legislativo numero 117 del 2017, in considerazione del peso crescente che il terzo settore ha assunto nel contesto economico nazionale, ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto Codice del Terzo Settore.
L’obiettivo del Codice appena richiamato è di organizzare la disciplina degli enti non-profit e di definire il ruolo di detti enti sospesi tra pubblico e privato, valorizzando il perseguimento dell’interesse generale ai sensi dei principi costituzionali espressi dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione.
L’istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore reso operativo dal decreto numero 651 del 26 ottobre 2021 è lo strumento scelto dal nostro legislatore per superare l’originario sistema di registrazione degli enti del primo libro del codice civile caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione era affidata a carattere territoriale alle regioni e alle province autonome.
Il RUNTS è un registro pubblico nel quale possono iscriversi tutti gli enti di carattere privato diversi dalle società per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
Vademecum per diventare un Ente del Terzo Settore
Gli enti interessati per adeguarsi al Codice del Terzo Settore sono obbligati ad approvare un nuovo statuto.
Il nuovo statuto è approvato sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel registro unico nazione del Terzo Settore.
Sino a quel momento, l’ente continua ad essere regolato dallo statuto precedente , compreso l’acronimo Onlus che sarà sostituito dal nuovo acronimo “Ets” soltanto con l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell’articolo 12 d.lgs 117 del 2017.
Il nuovo statuto dovrà contenere le seguenti “Novità“:
- Inserire nella denominazione sociale la sigla “ETS”;
- Inserire nell’oggetto sociale il seguente inciso “per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche , solidaristiche e di utilità sociale” ex articolo 5 codice del Terzo Settore, fermo restando che l’ente del Terzo Settore può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite;
- Rispettare la procedura di ammissione degli associati conformemente a quanto statuito dall’articolo 23 del codice del Terzo Settore;
- Specificare il funzionamento dell’assemblea, i compiti dell’assemblea ordinaria e straordinaria ed il diritto di voto degli associati;
- Sancire il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra gli associati;
- Prevedere l’intrasferibilità a qualsiasi titolo delle quote associative:
- Prevedere l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga in caso di scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa;
- L’obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario nella forma di un bilancio di esercizio in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori ad euro 220.000, mentre per gli enti che hanno ricavi inferiori ad euro 220.000, sarà sufficiente un bilancio in forma di rendiconto per cassa;
- L’obbligo di presentare una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale emerga un patrimonio netto (rappresentato da beni in natura diversi dal denaro) non inferiore ad euro 15.000,00 quanto alle associazioni, mentre euro 30.000 quanto alle fondazioni. Se dalla perizia risultasse un netto patrimoniale inferiore ad euro 15.000, sarà possibile integrare il patrimonio minimo mediante versamento in denaro da parte degli associati, o con apporto di beni diversi dal denaro, il cui valore dovrà risultare da relazione giurata. Se nel patrimonio dell’ente vi è “soltanto“ denaro , l’articolo 16 del decreto del Ministero del Lavoro del 15 settembre 2020 specificando cosa si intende per somma “liquida e disponibile” di cui all’articolo 22 del codice del Terzo Settore , richiede la necessità che l’esistenza di detta somma venga attestata da una certificazione bancaria.
- Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria invece quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Finestra fiscale
Il codice al Terzo Settore agli artt. 82 ed 83 compie un esauriente elenco delle agevolazioni fiscali a cui gli enti del Terzo Settore potranno accedere, sia in materia di imposte indirette e tributi locali, che per quanto riguarda le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, di seguito riproposte:
1)non sono soggetti all’imposta sulle successioni e sulle donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito che abbiano come beneficiario un “ETS”;
2)agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore, le imposte di registro, catastale ed ipotecaria si applicano in misura fissa;
3)le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative;
4)gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro;
5)le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso;
6)gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, sono esenti dall’imposta di bollo;
7)gli immobili posseduti e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili;
8)l’imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività svolte dagli enti occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
9)possibilità di ricevere erogazioni liberali che danno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali per i donatori;