Può il socio di maggioranza incidere sulle volontà dei soci di minoranza?
Le clausole in esame, denominate spesso “covendita e trascinamento” sono inserite nello statuto sociale ma perseguono interessi dei soci e non della società nel suo complesso; esse permettono infatti di contrattare una fuoriuscita dalla compagine sociale come gruppo, di modo da assicurare condizioni vantaggiose a tutti.
Nelle grandi operazioni societarie è frequente che il soggetto detentore del pacchetto di maggioranza si trovi davanti alla richiesta del terzo acquirente di poter acquisire il controllo totalitario della società, dato che, nella prassi, le azioni che danno diritto alla maggioranza si ripercuotono sia sui diritti di natura patrimoniale che, principalmente, sui diritti di nomina dell’organo amministrativo e dunque indirettamente sulla gestione della società.
Per semplificare questa esigenza commerciale, la prassi italiana, in applicazione di clausole molto diffuse nel mondo anglosassone, ha ideato le presenti clausole, riconducendole al disposto dell’articolo 2355 bis c.c., da inserire, almeno tendenzialmente nello statuto sociale, di modo da poter essere opponibili a tutti i soci, presenti e futuri.
Si definisce “drag along” la clausola in forza del quale il socio di maggioranza, volendo vendere le proprie azioni ad un terzo, ha facoltà di vendere al terzo anche le azioni dei soci di minoranza.
Si definisce “tag along” la clausola in forza della quale il socio di minoranza ha diritto di pretendere dal socio di maggioranza che vende ad un terzo le proprie partecipazioni l’alienazione del proprio pacchetto di azioni al medesimo prezzo di quello previsto per il pacchetto di maggioranza.
Si definisce “bring along” la clausola in forza della quale il terzo che acquista le azioni del socio di maggioranza ha la facoltà, pagando il medesimo prezzo, di acquistare anche le partecipazioni del socio di minoranza
Si definisce “squeeze-out” la clausola in forza del quale il socio di maggioranza (titolare di almeno il 90-95% del capitale sociale), pagando un valore non inferiore a quello di recesso, può acquistare le azioni del socio di minoranza, escludendolo di fatto dalla società; essa viene di fatto assimilata alle clausole in esame pur prescindendo dall’ingresso in società di un terzo estraneo.
Le clausole in esame hanno certamente il pregio di permettere al terzo (bring) di eliminare totalmente la compagine sociale precedente e, di contro, ai soci di minoranza (tag) di ottenere la liquidazione ad un valore sicuramente superiore a quello che spetterebbe in forza del mero diritto di recesso ex artt. 2437 e ss. c.c.; permettono anche al socio di maggioranza (drag) di poter concludere la trattativa nel caso in cui il terzo voglia necessariamente acquistare il 100% del capitale sociale.
La natura giuridica delle clausole in esame può essere ricostruita come segue:
- Tag -> Promessa del fatto del terzo (Santangelo)
- Drag -> mandato a riscuotere o, per altri, opzione di vendita a favore del terzo
- Bring -> opzione a favore del terzo
- Squeeze- out -> diritto di riscatto a favore del socio
Di particolare importanza è la modalità di introduzione di tali clausole nello statuto sociale ma, stante il contrasto dottrinale in materia di cui infra, è opportuno per mero tuziorismo introdurle sempre ad unanimità.
È pur vero che la clausola tag along può essere probabilmente introdotta a maggioranza in quanto essa attribuisce al socio di minoranza un vantaggio (liquidazione tendenzialmente maggiore del valore di recesso), mentre le clausole drag, bring e squeeze sembrano ledere il diritto del socio di minoranza, necessitando il suo consenso per l’introduzione.
Sul punto è necessario segnalare che le Massima 7 e 8 del consiglio notarile di Roma ritengono possibile l’introduzione di tutte le clausole in esame a maggioranza, purché, in concreto al momento dell’introduzione nessun socio sia nelle condizioni di subire l’applicazione della clausola stressa e, nel caso in cui vi sia un socio che si trovi concretamente in tale situazione le clausole di drag along potranno essere introdotte con il consenso della minoranza, quelle di tag along con il normale principio di maggioranza e quelle di bring along solo con il consenso unanime.
Il consiglio notarile di Milano, con la massima 88, sembra invece ritenere possibile l’introduzione a maggioranza della sola clausola tag along, richiedendo l’unanimità per l’introduzione delle altre clausole, in quanto prevedono l’obbligo di vendita, così come sostenuto anche dal Triveneto con la Massima H.I.19.