Sei un debitore e vuoi evitare la procedura talvolta lunga e costosa dell’esecuzione forzata?
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Ti consiglieremo un istituto che ha il pregio di permettere ai creditori di vedere soddisfatti i propri crediti, liquidando i beni del debitore e conservando, per il caso in cui rimangano parzialmente insoddisfatti, la possibilità di promuovere l’istanza diretta alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Nozione:
La cessione dei beni al creditore non è altro che un incarico che il debitore conferisce al creditore.
Tale incarico consente ai creditori di liquidare tutte o parte delle attività del debitore incaricante , ripartendosi poi il ricavato a soddisfacimento dei crediti.
Secondo la dottrina prevalente la natura giuridica dell’istituto in esame sarebbe quella di un mandato irrevocabile con rappresentanza anche nell’interesse del mandatario.
Il contratto in esame trova applicazione anche in ambito imprenditoriale, costituendo di fatto una possibile alternativa della procedura esecutiva, che mette al riparo il debitore dallo spettro della dichiarazione giudiziale.
Il vantaggio per i creditori che stipulano un accordo di questo tipo, consiste nella possibilità di realizzare un introito maggiore dalla liquidazione dei beni, rispetto al quello che potrebbe derivare dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale del debitore ovvero da pignoramenti trascritti sui beni del medesimo.
Ovviamente vi sono degli oneri anche per il creditore che deve valutare prima della liquidazione, principalmente legati alla gestione dei beni.
Essendo un mandato, il contratto in questione ha effetti obbligatori fra le parti e,quindi, non produce alcun trasferimento, non essendo necessarie le menzioni obbligatorie per i trasferimenti immobiliari.
Requisiti:
- un contratto a forma scritta a pena di nullità;
- un contratto consensuale;
- un contratto di durata, in quanto si protrae nel tempo;
- un contratto aperto all’adesione di altri creditori, fermo restando che la successiva adesione ha come termine ultimo il riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni;
Effetti:
Il presente contratto determina una rimozione del potere dispositivo del debitore e un’attivazione dell’amministrazione in capo al creditore il quale potrà vendere i beni del debitore quale mandatario del debitore stesso.
Il debitore non può disporre dei beni ceduti, in quanto detta attività potrebbe interferire in senso negativo con quella del liquidatore.
Resta tuttavia fermo in capo al debitore il potere di controllare l’amministrazione dei beni fatta dai creditori.
Nel successivo atto di alienazione, il creditore interverrà in forza del contratto di cessione dei beni ai creditori precedentemente stipulato, e che il notaio allegherà all’atto.
Il contratto ex articolo 1977 c.c. assume i connotati di una vera e propria procura che il debitore conferisce al proprio creditore il quale agisce come mandatario con rappresentanza.
Regime tributario:
Se non è previsto un corrispettivo, l’operazione che ha forma di atto pubblico rientra nella categoria di atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
È soggetta ad imposta di registro in misura fissa.
È inoltre soggetta ad imposta ipotecaria in misura fissa per atti che non comportano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari.