Quali riserve si possono usare per l’aumento gratuito di capitale?
L’aumento gratuito del capitale si attua mediante imputazione a capitale di riserve o fondi disponibili che siano iscritti in bilancio.
Ciò comporta un incremento del capitale sociale nominale, al quale però non si accompagna anche un aumento del patrimonio sociale, essendo i valori utilizzati già esistenti nel patrimonio della società.
Una volta disposto, i fondi e le riserve utilizzate rimangono assoggettate al vincolo di indisponibilità proprio del capitale sociale.
L’aumento gratuito è immediatamente efficace e richiede, ai fini della sua attuazione, la sussistenza di due presupposti: le riserve ed i fondi che si intendono utilizzare devono essere iscritti in bilancio e devono essere disponibili.
Con riferimento al primo profilo, si ritengono utilizzabili gli utili di esercizio, i quali possono essere destinati all’aumento gratuito anche in sede di approvazione del bilancio (assemblea ordinaria), rinunciando sostanzialmente sia ad un’immediata distribuzione sia ad una distribuzione differita.
A tale fine è necessario che gli utili confluiscano in un’apposita riserva e solo successivamente l’assemblea straordinaria potrà imputarla a capitale.
Quanto agli utili di periodo, consistenti in quegli utili prodotti tra la chiusura dell’esercizio precedente ed il successivo periodo segnato dalla redazione di una situazione patrimoniale infrannuale non si rileva concordia di opinioni.
Parte della dottrina ritiene che gli utili di periodo possano essere imputati a capitale, poichè essi rappresentano una vera e propria posta attiva la cui esistenza risulta dalla situazione patrimoniale infrannuale; secondo altra parte della dottrina, invece, non possono essere utilizzati ai fini dell’aumento gratuito in quanto potrebbero essere assorbiti da passività successive e quindi ciò contrasterebbe con il principio di effettività ed integrità del capitale sociale.
Il secondo presupposto richiesto dalla norma è che si deve trattare di riserve o fondi disponibili.
Per quanto riguarda la riserva legale, l’opinione tradizionale ne nega l’utilizzabilità poiché si tratta di riserva non distribuibile ex art 2430II co; un orientamento intermedio invece ritiene che sia disponibile e quindi utilizzabile ai fini dell’aumento solo la parte eccedente il 20% del capitale sociale; infine un orientamento più recente (triv. H.G.32) distinguendo il concetto di distribuibilità da quello di indisponibilità, ritiene che l’intera riserva legale possa essere imputata a capitale. Inoltre quanto appena detto trova anche conferma nell’art. 2463 V co in tema di srl.
La riserva sovrapprezzo azioni (artt. 2431 e 2441 VI co) sulla base di una massima (Milano 102) può essere utilizzata sia perchè la norma ne vieta solo la distribuzione e non l’imputazione a capitale sia perchè tale imputazione non modifica la funzione di supplenza al capitale della riserva medesima.
Quanto alle riserve statutarie esse potrebbero essere utilizzabili solo in seguito alla modifica dello statuto per distoglierle dallo scopo per le quali sono state costituite; tuttavia si ritiene che la modifica della specifica destinazione sia implicita nella delibera di aumento (c.d. Modifica una tantum). Sono utilizzabili anche le riserve facoltative, essendo disponibili e per le quali non si pone un problema di modifica dello statuto.
Sono inoltre utilizzabili:
- i versamenti in conto capitale poiché costituiscono una riserva disponibile iscritta in bilancio,
- i finanziamenti dei soci possono essere utilizzati solo se il socio rinuncia al suo diritto di credito.
- la riserva da fusione
- la riserva da rivalutazione (art 13 legge 342/2000)
Non sono imputabili a capitale
- i versamenti a fondo perduto poiché destinati alla copertura di perdite
- i versamenti in conto futuro capitale poiché non sono riserve vere e proprie ma costituiscono conferimenti anticipati
- la riserva da azioni proprie, essendo una mera posta contabile
- la riserva fair value
L’aumento gratuito si attua mediante emissione di nuove azioni aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione ovvero mediante aumento del valore nominale delle azioni già esistenti.
Con riferimento alla prima modalità, generalmente le nuove azioni vengono assegnate ai soci in proporzione al numero di azioni già possedute, tuttavia si ritiene ammissibile anche la possibilità di un’attribuzione non proporzionale.
Con riferimento alle srl l’art. 2481 ter II co stabilisce che in seguito all’aumento gratuito la quota di ciascun socio rimanga immutata.
Si tratta tuttavia di una norma derogabile (Milano 155) dallo statuto il quale può preveda una clausola che ai sensi dell’art. 2468 III co attribuisca al socio il diritto particolare di ottenere in sede di aumento gratuito del capitale sociale un incremento della propria partecipazione in misura più che proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta. Per l’inserimento o la soppressione della clausola è necessario il consenso unanime di tutti i soci ex art 2468 IV co.
Nell’ipotesi in cui, invece, non sussista una simile clausola (Milano 159) l’assegnazione non proporzionale richiede il voto favorevole di tutti i soci ai quali vengono assegnate partecipazioni non proporzionali (sia in difetto sia in eccesso) alla quota già posseduta, essendo la proporzionalità elemento naturale ma non necessario dell’aumento gratuito e pertanto derogabile con il consenso dei soci direttamente interessati.