Come si tutelano i beni artistici?
Ad oggi la disciplina di riferimento è contenuta nel dlgs 42/2004; precisamente l’art. 60 dispone che lo stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento.
Tale diritto di prelazione differisce dalla prelazione “ordinaria” poiché opera successivamente alla stipulazione del contratto; infatti la dottrina qualifica il provvedimento della p.a. come atto ablativo e non coattivo, a differenza della giurisprudenza che ritiene che il trasferimento del bene si attui in virtù di una manifestazione della potestà di imperio dello stato.
Entro 30 giorni dalla conclusione dell’atto di trasferimento, deve esserne data denuncia al Ministero per i beni e le attività culturali, che può esercitare il diritto di prelazione entro i successivi 60 giorni. Nel caso di denuncia incompleta o tardiva o omessa, il termine per l’esercizio della prelazione diventa di 180 giorni dal ricevimento della notizia.
In pendenza dei termini suddetti, l’acquisto è sospensivamente condizionato al mancato esercizio della prelazione: è una condicio iuris che deve essere esplicitata nel contenuto dell’atto soprattutto ai fini della trascrizione. Inoltre, è fatto divieto per l’alienante di consegnare prima del verificarsi della condizione la cosa.
Il contratto produce effetti ex tunc tra le parti e nei confronti dei terzi, compreso lo stato in caso di mancato esercizio della prelazione e sarà necessario un atto ricognitivo da annotare a margine della trascrizione; in caso contrario, invece, il provvedimento ablatorio deve essere notificato alle parti del contratto e dall’ultima delle notificazioni si produce in capo allo stato l’effetto traslativo. Il provvedimento e la sua notifica hanno natura costitutiva del trasferimento proprietario e dunque entrambi devono avvenire entro il termine suddetto di 60 giorni. Inoltre, allo stato non sono opponibili le clausole che le parti hanno inserito nel contratto (es. clausola compromissoria, pagamento rateale, etc..)
E’ riconosciuto all’acquirente il diritto di recesso in caso di esercizio della prelazione solo su parte delle cose alienate.
Sono soggette al diritto di prelazione dello stato tutti gli atti traslativi a titolo oneroso (es: conferimento in società, permuta, dazione di pagamento, alienazione di nuda proprietà gravata da usufrutto, assegnazione di un bene vincolato ad uno dei soci in seguito allo scioglimento della società, Cd. riduzione reale del capitale in caso di assegnazione del bene al socio per favorirne la sua uscita); ne sono pacificamente escluse le cessioni di azioni/quote di società proprietarie di beni culturali, atti traslativi o costituivi di uso, usufrutto, servitù, la divisione, atti a titolo gratuito, atti mortis causa.
Non vi è concordia di consensi in merito alla soggezione della prelazione dei seguenti atti:
- alienazione di quota indivisa di un bene assoggettato per intero a vicolo artistico:
Secondo la Cassazione non vi sarebbe il diritto di prelazione artistica, in quanto se questa venisse esercitata, la cosa diventerebbe bene demaniale e quindi non tollererebbe una simultanea appartenenza a titolo di proprietà privata.
Secondo la dottrina preferibile ed il Consiglio di Stato, il diritto di prelazione sussiste in quanto negarlo frustrerebbe la ratio della norma della prevalenza dell’interesse pubblico e permetterebbe una facile elusione della stessa. Il soggetto pubblico vanterebbe comunque un diritto di comproprietà di natura privatistica che gli consentirebbe di assicurare al bene la migliore tutela.
- Negotium mixtum cum donatione:
secondo la dottrina minoritaria la causa di scambio investe l’intero contratto e quindi sussisterebbe il diritto di prelazione dello stato.
Secondo Cassazione, essendo una donazione indiretta non ci può essere prelazione dello stato.
Infine l’art. 164 prevede la nullità delle alienazioni disposte in violazione delle norme suddette, riconoscendo comunque al ministero la facoltà di esercitare la prelazione. La natura giuridica di tale nullità è controversa: alcuni ritengono che si tratti di una nullità relativa che può essere fatta valere solo dallo stato; altri invece ritengono che sia una inefficacia relativa (=alienazione è inopponibile allo stato)