Esiste uno strumento idoneo a proteggere i miei beni dalle pretese altrui?
L’articolo 2645 ter del codice civile, rubricato trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, è una norma introdotta nel 2005 al fine di dare maggior tutela ad atti aventi come scopo la tutela del prossimo.
La figura in esame, a dispetto della sua collocazione sistematica tra le norme in tema di trascrizione, è riconosciuta dalla dottrina unanime come figura sostanziale e tipica del nostro ordinamento, avente come effetto la segregazione patrimoniale.
La norma in commento dispone che gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiata, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322 comma 2 c.c., possono essere trascritte al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.
I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915 comma 1 c.c. e, probabilmente, dall’articolo 2929bis c.c., solo per debiti contratti per tale scopo.
Il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., nonostante sia stato introdotto ai fini di tutelare interessi meritevoli di tutela, viene utilizzato nella prassi al fine di arginare le pretese creditorie, ragion per cui, nella redazione di tale atto, è opportuno che il notaio presti molta attenzione all’individuazione della meritevolezza dell’interesse, in modo da poter superare l’eventuale censura giudiziale.
Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione (22950/2015) la meritevolezza dell’interesse deve essere valutata in concreto e non può riferirsi a parametri oggettivamente predeterminati, potendosi ad esempio estendere le tutele a soggetti diversi da quelli con disabilità; è pertanto necessario capire se il controllo del notaio deve limitarsi al profilo di liceità o meno della richiesta del comparente o se invece deve estendersi oltre, verso profili non strettamente giuridici, la cui meritevolezza non può essere valutata dal notaio quale pubblico ufficiale ma piuttosto dal notaio come persona, giustificando perciò la ritrosia della categoria al ricevimento dell’atto in esame.
È tuttavia difficile individuare criteri certi di applicazione della norma in commento in quanto il legislatore non fornisce all’interprete linee di confine entro le quali muoversi, ragion per cui è essenziale adottare un atteggiamento estremamente tuzioristico.
Dal punto di vista redazionale è certamente consigliabile ricevere in articoli separati la durata del vincolo, il beneficiario e, ovviamente, l’indicazione dell’interesse meritevole di tutela.
Nonostante la norma taccia sul punto, in dottrina di ritiene possibile prevedere la figura di un gestore diverso dal conferente e dal beneficiario, in analogia con la figura del trust, al quale attribuire compiti di attuazione del programma solidaristico.
Dal tenore letterale della norma non si evince un necessario trasferimento della proprietà dei beni oggetto del vincolo ragion per cui è opportuno indagare a fondo le volontà del comparente al fine di capire se è necessario porre in essere un trasferimento strumentale al gestore o al beneficiario, ferma restando la natura di atto unilaterale del negozio in esame.
È discusso in dottrina se sia possibile una costituzione diretta (mentre è certa la possibilità di una costituzione indiretta) per testamento del vincolo in esame; parte della dottrina sostiene la tesi positiva in quanto l’atto in esame ha natura unilaterale e la norma di riferimento cita in generale l’atto pubblico come fonte del vincolo; altra parte della dottrina, maggiormente prudente ritiene di non poter ricevere in via diretta il negozio in esame in quanto ciò sarebbe possibile solo a mezzo di testamento pubblico, mancando nelle altre forme testamentarie la possibilità di un controllo di meritevolezza ex ante da parte del notaio, violando in tal modo il principio generale di equivalenza delle forme testamentarie.
Dal punto di vista strettamente operativo si segnala un corposo studio del CNN (357/2012) ove vengono indicati numerosi suggerimenti redazionali tra i quali è possibile evidenziare:
- La natura giuridica secondo la dottrina prevalente è quella di atto unilaterale ma alcuni considerano opportuna la notifica al beneficiario, secondo altri andrebbe invece accetto espressamente dal beneficiario al fine di rendere irrevocabile la stipulazione in suo favore (come se fosse un contratto a favore del terzo), la è chiaro che in tal caso, se in favore di minori o incapaci sarebbero necessarie le autorizzazioni giudiziali;
- Secondo parte della dottrina è opportuno disciplinare la cessazione anticipata ma, qualora si aderisse all’opinione che assimila la figura in esame al contratto a favore del terzo, la risoluzione necessiterebbe del consenso del beneficiario (“mutuo dissenso”), difficilmente autorizzata dal giudice;
- È opportuno, a fini meramente tuzioristici, ricevere l’atto alla presenza di due testimoni;
- In caso di assenza del trasferimento strumentale non sono necessarie le menzioni urbanistiche, catastali, energetiche e Bersani, stante l’unilateralità del vincolo in esame.