Posso sciogliere il fondo patrimoniale?
L’art. 171 cc stabilisce che il fondo patrimoniale cessa in seguito all’annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; tuttavia qualora vi siano figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
Con specifico riferimento alla possibilità di sciogliere il fondo per volontà concorde dei genitori in presenza di figli minori, si sono registrati diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinari.
Infatti, parte della giurisprudenza di merito esclude in radice la possibilità di uno scioglimento convenzionale, poiché l’elencazione delle cause di cui all’art 171 cc avrebbe carattere tassativo.
Altre sentenze di merito hanno, invece, subordinato lo scioglimento consensuale del fondo ad un provvedimento autorizzatorio del tribunale dei minorenni in modo da garantire una tutela degli interessi dei figli ed evitare che i genitori potessero sottrarre beni che garantiscono il mantenimento della prole.
Sussiste anche un orientamento più liberale, in base al quale l’art.171 elenca solo le cause di cessazione legale del fondo, essendo invece ammissibile lo scioglimento volontaria del fondo per mutuo consenso dei genitori nelle forme di cui all’art. 163 cc, senza necessità di alcuna autorizzazione.
Anche in dottrina si sono registrate posizioni contrastanti: secondo un orientamento particolarmente rigoroso, non sarebbe ammissibile lo scioglimento del fondo per mutuo consenso, se non previa autorizzazione giudiziale; altra parte della dottrina, invece, qualifica la cessazione del fondo per muto consenso quale modificazione dell’originaria convenzione matrimoniale: quindi il fondo si estinguerebbe immediatamente anche in presenza di figli minori, laddove invece per le cause di scioglimento di cui all’art. 171 il fondo cessa solo al raggiungimento della maggiore età di tutti i figli.
In merito a tale questione si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (sent.17811/2014) la quale, ammettendo la risoluzione del fondo sulla base del solo consenso dei coniugi quando manchino figli minori, ha altresì sancito che in presenza di figli minori, il fondo patrimoniale può essere validamente sciolto con il consenso non solo dei genitori ma anche dei figli, all’uopo rappresentati da un curatore speciale nominato ai sensi dell’art 320 utl. comma.
La suprema Corte, infatti, ravvisa in capo ai figli minori una posizione giuridicamente tutelata in ordine agli atti di disposizione del fondo, in quanto non solo la ratio del fondo, che è quella di assicurare un sostegno patrimoniale alla famiglia, ma anche alcune norme quali l’art. 169, 171 fanno emergere un interesse dei figli alla persistenza della destinazione dei beni nell’interesse dalla famiglia di cui fanno parte.
Quindi, in presenza di figli minori lo scioglimento volontario del fondo patrimoniale richiede il loro consenso, validamente manifestato da un curatore speciale, nominato ex art 320 ult comma ed autorizzato dal giudice tutelare.
Inoltre la Corte riconosce una posizione giuridicamente tutelata ai fini dell’estinzione del fondo non solo ai figli minori nati ma anche ai figli nascituri concepiti, in virtù dell’art. 1 comma II cc che riconosce loro la capacità di divenire titolari di diritti.