La legge sul “dopo di noi” contiene anche agevolazioni fiscali?
La legge sul “Dopo di Noi” risponde al bisogno sociale oltre che giuridico di rispondere ai dubbi di soggetti che si trovano a dover assistere nella vita persone con difficoltà, persone che vivono con il dubbio perenne di quali saranno le sorti dei loro assistiti se dovessero morire prima.
La legge in esame assegna un importante ruolo agli strumenti di destinazione patrimoniale per la cura e l’assistenza di soggetti deboli, sottolineando la meritevolezza degli interessi tutelati da detti strumenti giuridici, anche sotto il profilo fiscale.
Con la legge sul “dopo di noi”, il legislatore ha riconosciuto un importante ruolo a taluni strumenti di destinazione e separazione patrimoniale, ritenendoli meritevoli sul piano sociale in quanto finalizzati all’assistenza e alla protezione di persone con disabilità gravi, riconoscendo apposite agevolazioni fiscali.
L’art. 6 della legge sul “dopo di noi” interviene con specifiche misure fiscali relative alle imposte di donazione e successione, di registro, ipotecaria e catastale, applicabili a trust, vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario istituiti, per atto pubblico, in favore di persone con disabilità grave (ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 ed in particolare i “beni e diritti” conferiti in trust, gravati da vincolo di destinazione o destinati a fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario, “sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni”.
In questo senso, lo scopo di cura e protezione della persona con disabilità è assunto quale elemento causale in grado sia di giustificare l’effetto di separazione patrimoniale, sia di connotare le diverse posizioni soggettive.
Il legislatore della novella ha considerato questa finalità come meritevole della agevolazione, riferita ai beni e diritti sui quali è stato impresso il vincolo di destinazione e che formano il patrimonio separato, indipendentemente dal legame esistente tra disponente e beneficiario disabile.
Il sesto comma dell’art. 6 prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai “trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust, ovvero dei fondi speciali, ovvero dei vincoli di destinazione”.
In termini generali, è da sottolineare come il legislatore della novella abbia riconosciuto che una finalità corrispondente a valori di rango primario possa essere pienamente realizzata attraverso fattispecie privatistiche di destinazione e separazione patrimoniale. Il che appare del tutto incompatibile con quella visione “di sfavore nei confronti dei vincoli di destinazione, scoraggiati attraverso la leva fiscale”, che è alla base di talune letture giurisprudenziali proposte negli ultimi anni.
Con riferimento, infine, alle imposte ipotecaria e catastale, è da notare come le previsioni della legge 112/2016 consolidino l’impostazione giurisprudenziale di merito, ed oggi anche di legittimità, secondo cui solo il trasferimento “finale” e “definitivo” sarebbe idoneo ad integrare il presupposto dell’imposizione proporzionale, mentre l’atto dispositivo di attuazione del negozio di destinazione non determinerebbe un trasferimento di ricchezza rivelatore della capacità contributiva oggetto del tributo proporzionale.