Come faccio ad escludere qualcuno dalla mia successione?
Lo strumento cui si fa riferimento è la c.d. “diseredazione”, istituto sconosciuto al codice civile ma creato dalla dottrina, con il quale il testatore esclude uno o più soggetti dalla successione.
La dottrina tradizionale negava l’utilizzabilità della figura in esame nel nostro ordinamento (art. 587 c.c.) in quanto con il testamento si doveva disporre dei propri beni, ritenendo che per disposizione dei propri beni dovesse necessariamente intendersi un’attribuzione economicamente valutabile e non la mera esclusione di uno o più soggetti dall’asse ereditario.
La prassi notarile riteneva tuttavia possibile raggiungere lo scopo desiderato non in via diretta ma in via indiretta, mediante l’attribuzione di tutti i beni ad un soggetto diverso.
In tal modo si è creata la figura giuridica della cd. diseredazione indiretta, consistente nell’attribuzione di tutti i beni a soggetti diversi da quello che si voleva escludere, disponendo inoltre una serie di sostituzioni a catena che avevano spesso come ultimo beneficiario lo Stato, per far sì che, nel caso in cui i primi chiamati non avessero potuto o voluto accettare, si sarebbe in ogni caso evitato che i beni arrivassero al soggetto che si voleva diseredare.
Sulla figura in esame si è pronunciata nel 2012 la Cassazione con la sentenza n. 8352/2012, rivoluzionando la precedente impostazione, con un grande impatto sul diritto successorio.
La Cassazione, infatti, con la sentenza in esame, si è pronunciata sulla liceità della diseredazione diretta, ritenendo non necessaria l’attribuzione di tutti i beni ad un soggetto diverso da quello che si vuole diseredare.
La Corte argomenta dall’art. 587 c.c. ritenendo che disporre dei beni non deve necessariamente avere una natura attributiva ma che è sufficiente che con una disposizione testamentaria si regolino i propri rapporti.
La diseredazione, inoltre, non esclude l’operare della rappresentazione, così come sostenuto dalla Cassazione e pertanto escludendo un soggetto non si avrà l’automatica esclusione dei suoi discendenti (qualora ne avessero diritto).
È pertanto compito del notaio indagare a fondo la volontà del testatore disciplinandone gli effetti anche nel caso in cui si verifichino i presupposti della rappresentazione, adempiendo così alla funzione antiprocessuale del ministero notarile.
Resta da esaminare una problematica cruciale in tema di diseredazione: la sua applicabilità ai legittimari.
La nuova presa di posizione della Cassazione in materia di diseredazione sembra infatti spingersi per una sempre maggiore affermazione nel nostro ordinamento del principio della libertà di disporre delle proprie sostanze da parte del testatore e ciò può portare ad interrogarsi sull’applicabilità della figura in esame ai legittimari, anche aderendo a quella corrente di pensiero che vorrebbe ridurre sempre di più il ruolo della c.d. legittima, nell’ottica della massima libertà del testatore nel disporre delle sue sostanze.
Alcuni autori (Barba, Di Fabio) ritengono che sia possibile diseredare un legittimario in quanto, nei fatti, sarebbe come pretermetterlo (ipotesi pacificamente ammessa in dottrina e giurisprudenza in quanto consiste in una mera “dimenticanza” del soggetto pretermesso che di fatto non si vedrà attribuito nulla senza però essere direttamente diseredato), riconoscendo in ogni caso al pretermesso, legittimario o meno, il diritto di agire in riduzione al fine di vedersi riconosciuti i diritti successori riservati per legge.
A sostegno di tale tesi positiva alcuni autori individuano nell’articolo 448bis c.c., (norma che collega l’esclusione della successione con la perdita della responsabilità genitoriale), qualificandola come un’ipotesi di diseredazione ex lege di un legittimario ma, a ben vedere, si tratta di una norma eccezionale, dettata a tutela dei minori.
Allo stato attuale è però necessario dare una risposta negativa, circa la possibilità di diseredare un legittimario in quanto l’intero ordinamento del diritto successorio è volto alla tutela dei diritti dei legittimari, come l’art. 549 c.c. (l’apposizione di pesi alla quota dei legittimari) e l’art. 457 c.c. che stabilisce che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
Nell’attesa di modifiche della disciplina vigente o interpretazioni innovative della Corte di Cassazione non resta che ritenere inapplicabile la diseredazione dei legittimari per la sola parte di successione necessaria riservata per legge, ferma restando la possibilità di escludere un legittimario dalla propria successione per tutto ciò che eccede la quota di legittima.